Art. 31.
(Relazioni del Comitato parlamentare
per la sicurezza nazionale).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale può presentare relazioni alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
      2. Entro il 31 marzo di ciascun anno ciascuna Camera approva, su proposta del Comitato, un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.